Statuto

DECRETO LEGISLATIVO

DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

(13 settembre 1946, n. 233)

[Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, e ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561]

Con le modifiche apportate dalla Legge 5 gennaio 1955, n. 15, dalla Legge 21 ottobre 1957, n. 1027, dalla Legge 8 novembre 1991, n. 362, e dal Decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n.1360.

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni :stesse

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO:

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 455;

Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni del l’Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto i decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;

Ha sanzionato e promulga:

Capo I - Degli Ordini e dei Collegi provinciali

Art. 1. - In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurgici, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residenti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica [ora il Ministro della sanità], sentite le rispettive Federazioni Nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime designandone la sede.

Art. 2 - (modificato con l’Art. 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027):
Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all’Albo a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all’Albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voto contestati e delle decisioni da lui adottate.componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l’Assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade.

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli iscritti; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente [vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].

Art. 3. - Al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;

b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine e del Collegio;

c) designare i rappresentanti dell’Ordine o del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine od il Collegio;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell’albo, salvo, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore [vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].;

g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, e sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti l’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Art. 4. - Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Art. 5. - Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo per le materie indicate nel secondo comma dell’art. 4 è ammesso ricorso all’Assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell’art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 6. - I Consigli Direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente [per altri motivi di scioglimento vedi l’art. 36 del regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].

Lo scioglimento viene disposto con decreto dell’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica [ora del Ministero della sanità], sentite le rispettive Federazioni Nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell’Albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

Capo II - Degli Albi professionali

Art. 7. - Ciascun Ordine e Collegio ha un Albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.

All’Albo dei medici-chirurghi è aggiunto l’elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l’esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti [vedi RDL 13 gennaio 1930, n. 20].

Art. 8. - Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo [vedi anche art. 100, co. II, T.U. 1934 delle leggi sanitarie].

Art. 9. - Per l’iscrizione all’Albo è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere di buona condotta;

d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di iscrizione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all’esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole [Cfr il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592, e per gli esami di abilitazione, i provvedimenti riportati sub. E della voce istruzione pubblica: istruzione superiore. Per le ostetriche, vedi i diversi provvedimenti sulle scuole di ostetricia. In materia, hanno inoltre avuto notevole importanza alcune leggi di carattere transitorio come la Legge 25 giugno 1940, n. 1066, recante disposizioni a favore di cittadini italiani, rimpatriati dall’estero e la Legge 18 dicembre 1951, n. 1515, recante norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del D.L.vo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l’abilitazione degli stessi all’esercizio della professione];

e) [modificato dall’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362] avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell’ordine o collegio;

Possono essere anche iscritti all’albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all’estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili [Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei rispettivi territori, l’ammissione agli esami per l’esercizio delle professioni di medico, farmacista o veterinario, approvata con RD 28 settembre 1934, n. 1753; l’accordo 19 giugno 1939 fra l’Italia e il Belgio, concernente l’esercizio della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con Legge 30 novembre 1939, n. 2016; l’accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania del 20 aprile 1954, per regolare l’esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell’altro Paese, resa esecutiva con DPR 25 novembre 1954, n. 1372. Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di stabilimento, accordi culturali e sull’equivalenza di titoli di studio; possono qui ricordarsi, per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952, relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con Legge 24 luglio 1954, n. 722 (artt. 7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento, firmata a Parigi il 13 dicembre 1955, ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 277 (art. 15)].

Art. 10. - I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l’esercizio della libera professione, possono essere iscritti all’Albo.

Essi sono soggetti alla disciplina dell’Ordine o Collegio limitatamente all’esercizio della libera professione.

Art. 11. - La cancellazione dall’Albo è pronunziata dal Consiglio Direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;

c) di trasferimento della residenza dell’iscritto [Sulla base dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, che ha modificato la lettera e) del primo comma dell’art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, la cancellazione d’ufficio da parte del Consiglio Direttivo è possibile solo quando l’iscritto abbia la residenza ed eserciti la professione fuori della circoscrizione dell’ordine o collegio];

d) di rinunzia all’iscrizione;

e) di cessazione dell’accordo previsto dal 2° comma dell’art. 9;

f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato.

Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all’estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l’iscrizione all’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato [Comma aggiunto dall’art. 1, Legge 10 luglio 1960, n. 736, e così sostituito dall’art. 1, Legge 14 dicembre 1964, n. 1398. Vedi inoltre la disposizione transitoria di cui all’art. 3 di quest’ultima, che qui si riporta:

«Art. 3. - Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i sanitari di cui ai precedenti articoli possono chiedere la reiscrizione nell’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero l’iscrizione nell’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalla lettera a) nel n. 204 della tabella allegata A al vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121». Successivamente, però, l’articolo unico, Legge 22 novembre 1967, n. 1197 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1967, n. 316) ha così disposto:

«Articolo Unico: Il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1964, n. 1398, entro il quale i sanitari di cui alla legge anzidetta possono chiedere la reiscrizione nell’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella allegato A al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 1961, n. 121, è prorogato al 31 dicembre 1968»].

 

Capo III - Delle Federazioni Nazionali

Art. 12. - [3° e 4° comma modificati con l’Art. 2 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027].

Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni Nazionali con sede in Roma.

Le Federazioni sono dirette da un Comitato Centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di sette membri per la Federazione delle ostetriche.

Ogni Comitato Centrale elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un tesoriere ed un Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato Centrale ed il Consiglio Nazionale; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

Art. 13. - [Modificato dall’art. 3 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027].

I Comitati Centrali sono eletti dai Presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi nell’anno successivo alla elezione dei Presidenti degli Ordini Professionali, tra gli iscritti agli Albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun Presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo Albo provinciale.

Art. 14. - Il Consiglio Nazionale è composto dei Presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi.

Spetta al Consiglio Nazionale l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato Centrale.

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

All’amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato Centrale.

Art. 15 - Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell’indipendenza delle rispettive professioni;

b) coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini o Collegi;

c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell’art. 3 del presente decreto;

d) designare i rappresentanti della Federazione preso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale:

e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare gli ordini ed i Collegi;

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell’art. 3;

g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini e Collegi.

Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 16. - I Comitati Centrali possono essere sciolti quando non sono in grado di funzionare regolarmente.

Lo scioglimento viene disposto con decreto dell’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica [ora del Ministero della sanità], sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli albi professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

Capo IV - Della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

Art. 17 - [Modificato con l’articolo unico della Legge 5 gennaio 1955, n. 15 e l’ultimo comma, modificato con l’art. 4 della Legge 21 ottobre 1957, n. 1027].

Presso l’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica [Ora del Ministero della sanità] è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione Centrale nominata con Decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un Consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio Superiore di Sanità e da un funzionario dell’Amministrazione civile dell’interno di grado non inferiore al VI [Ora un funzionario del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, o equiparata].

Fanno parte altresì della Commissione:

a) per l’esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

b) per l’esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;

c) per gli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

d) per gli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;

e) per l’esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti [lettera e) aggiunta dall’art. 6, Legge 24 luglio 1985, n. 409].

I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati Centrali delle rispettive Federazioni Nazionali.

Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

I membri della Commissione Centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla Segreteria della Commissione Centrale è addetto personale in servizio presso l’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica [Ora del Ministero della sanità].

Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il Presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi rappresentanti le categorie sanitarie intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.

Per le questioni d’indole generale e per l’esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il Presidente ha la facoltà di convocare le Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l’intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie [Così sostituito l’originario art. 17, dall’articolo unico Legge 5 gennaio 1955, n. 15].

Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di diciotto membri della Commissione, compreso il Presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria [Comma aggiunto dall’art. 4, Legge 21 ottobre 1957, n. 1027].

Art. 18. - La Commissione Centrale:

a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;

b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati Centrali delle Federazioni Nazionali.

Art. 19. - Avverso le decisioni della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione, a norma dell’art. 362 del Codice di procedura civile.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 20. - I Presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i Presidenti delle Federazioni Nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli Provinciali e del Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 21. - Gli iscritti agli Albi sono tenuti anche alla iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria [Vedi i provvedimenti riportati alla sottovoce F]. L’ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d’accordo con il Consiglio Nazionale delle rispettive Federazioni Nazionali.

Art. 22. - Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti, sentito l’ufficio sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi albi, con l’incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Nelle provincie nelle quali, per iniziativa delle autorità locali o degli iscritti agli albi professionali, risultino già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli ordini o Collegi, questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni, fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto [Altre disposizioni transitorie, anche esse superate, sono state successivamente emanate sulla durata in carica dei Consigli direttivi, con Legge 10 aprile 1954, n. 106 e con l’art. 6, Legge 21 ottobre 1957, n. 1027].

Art. 23. - Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione degli albi professionali nonché i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati all’art. 22.

Art. 24. - Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica nominerà, per ciascuna delle categorie professionali dei sanitari, una Commissione straordinaria composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi professionali con l’incarico di amministrare le federazioni nazionali fino a quando non saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, una federazione nazionale, il Comitato centrale di essa continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale che dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto [Ulteriore disposizione transitoria sulla durata in carica dei Comitati centrali, nell’art. 7, Legge 21 ottobre 1957, n. 1027].

Art. 25. - L’attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme del presente decreto.

Art. 26. - Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione del Consiglio superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio stesso, il segretario generale presso l’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all’art. 17.

Art. 27. - Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla disciplina professionale dell’attività infermieristica [Vedi la Legge 29 ottobre 1954, n. 1049].

Art. 28. - Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati Centrali delle federazioni nazionali, alla tenuta degli Albi, alle iscrizioni e alle cancellazioni dagli Albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione Centrale, nonché a quanto altro possa occorrere per l’applicazione del presente decreto [Regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].

Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

De Nicola - De Gasperi- Gullo - Gonella - D’Aragona

Visto, il Guardasigilli, Gullo

Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 ottobre 1946.

Atti del Governo, registro n. 3 foglio n. 74 - Frasca

 

Decreto Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221

Approvazione del regolamento perla esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1950, n. 112)

Il Presidente della Repubblica

Visto il decreto legislativo 13 settembre 1946,n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse;

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coni Ministri per gli affari esteri, per l’interno, per la grazia e giustizia, perle finanze, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

E’ approvato nell’ultimo testo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950.

Einaudi - De Gasperi - Sforza

Scelba - Piccioni - Vanoni

Gonella - Marazza

Visto, il Guardasigilli: Piccioni

Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 maggio 1950.

Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 33 - Frasca.

Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

[Con le modifiche apportate dalla Legge 21 ottobre 1957, n. 1027, e D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360].

Capo I - Degli Albi professionali

Art. 1. - Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio provinciale provvede, entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell’Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.

Art. 2. - Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine e Consiglio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al Prefetto, per l’affissione nella sede della Prefettura.

Un esemplare dell’Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica [Ora Ministero della sanità], ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l’Ordine o Collegio e all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.

Art. 3. - L’Albo è formato secondo l’ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione all’Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l’iscrizione con l’indicazione dell’autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo è indicato per ogni iscritto il numero d’ordine corrispondente all’anzianità di iscrizione nell’Albo della provincia.

L’anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione all’Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.

In apposita colona dell’Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione [Sulla qualifica di specialista si veda l’art. 178 T.U. 1933 delle leggi sull’istruzione superiore, e il R.D. 26 gennaio 1942, n. 78, riportati rispettivamente alla voce Istruzione pubblica: Istruzione superiore, nonché il regolamento di esecuzione della seconda, approvato con R.D. 23 novembre 1942, n. 1609. Sul riconoscimento della qualifica di specialista erano state emanate norme transitorie, ormai superate, con il R.D. 29 agosto 1929, n. 1823, modificato dal R.D. 15 maggio 1930, n. 861, e dal R.D. 29 luglio 1933, n. 1150] nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l’autorità, il luogo e la data del rilascio.

In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialità.

Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.

Art. 4. - La domanda di iscrizione è diretta all’Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza [Per i sanitari italiani residenti all’estero, vedi la nota all’art. 9 del D. L.vo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233], e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta;

f) titolo di abilitazione all’esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;

g) certificato di residenza.

I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.

In medico provvisto di titoli indicati nel terzo comma dell’art. 3, deve presentare la relativa documentazione.

In luogo degli originali titoli di abilitazione all’esercizio professionale, di docenza o di specializzazione può essere prodotta copia autentica.

Per la domanda ed i documenti si osservano le norma vigenti in materia di bollo e di legalizzazione [Cfr, ora, il D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678, e Legge 18 marzo 1958, n. 228, riportati alla voce Documentazioni amministrative e Legalizzazioni di firme].

Art. 5. - I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedono la iscrizione nell’Albo professionale, ai termini dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), dell’articolo precedente.

Essi devono a tal fine presentare un certificato dell’amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d’impiego.

Art. 6. - Non possono essere iscritti nell’Albo coloro che si trovano nelle condizioni che, ai sensi degli articoli 42 o 43 importino la radiazione dall’Albo o la sospensione dell’esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall’art. 50 ai fini della riammissione nell’Albo.

Art. 7. - Ai fini dell’iscrizione nell’Albo a norma dell’art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato di cui alle lettere c), d), e), dell’art. 4 o degli equipollenti documenti esteri;

d) titolo di abilitazione professionale;

e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.

Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, dev’essere confermato dal prefetto della provincia. Esso non è richiesto per coloro che risiedono in Italia da almeno tre mesi.

I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono essere autenticati dall’autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della Repubblica [Cfr ora n. 204 della tabella allegato A del D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle)].

Art. 8. - Sulla domanda d’iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.

Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l’iscrizione nell’Albo.

La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.

Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione è trasmessa, per la consegna all’interessato, all’Ufficio del registro, nei modi e per gli effetti previsti dall’art. 5, lettera g), comma quarto, del regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132.

La iscrizione nell’Albo è eseguita dopo che l’interessato ha dato prova dell’efferato pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all’interessato, al prefetto e al procuratore della repubblica.

Art. 9. - Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell’Albo l’interessato può ricorrere alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa Commissione Centrale ai fini dell’iscrizione.

Art. 10. - E’ facoltà dell’iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.

Non è ammesso il trasferimento dell’iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall’esercizio della professione.