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FARMADAY
– IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA
Anno I – Numero 55
GOVERNO E FARMACIA
PIANTA ORGANICA FARMACIE.Ma qual è la SITUAZIONE?
Molti lettori continuano a chiedere chiarimenti sull’abolizione (o meno) della
pianta organica (P.O.) delle farmacie dopo il “Cresci Italia” in merito al problema
della “zonizzazione” delle farmacie e sul ruolo dei Comuni. (avv.
Leopardi
)
Molto probabilmente la pianta organica è caduta già per effetto dell’art. 11 del “
Cresci Italia
”, in
quanto l’integrale articolazione del vecchio art. 2 della L. 475/1968 con le
due disposizioni contenute sub. C) del comma 1 dell’art. 11, questo
parrebbe affermare.
Su questo punto abbiamo registrato varie sentenze:
una “
breve
,, del
TAR Friuli
(n. 338 del 3
settembre 2012
) ed una ordinaria
del
TAR Lombardia
(n. 2313 del
13 settembre 2012
), quest’ultima sospesa
dal Consiglio di Stato. Entrambe le decisioni paiono orientate in tal senso.
Ma,
pur venendo meno la P.O.
, dovrebbe resistere il concetto di “
sede farmaceutica
” o comunque
di “
zona
” e comunque la legittimazione dei Comuni a pianificare territorialmente le farmacie.
In conseguenza di ciò viene confermata
l’assoluta discrezionalità dei Comuni ad autorizzare
,
piuttosto che no, l’istanza di un titolare di farmacia che volesse trasferirsi all’interno o meno del
proprio “territorio di competenza
.
La citata sentenza del TAR Lombardia, infatti, ha affermato “
che la novella legge in materia di
farmacie lascia comunque in vigore molte delle norme precedentemente vigenti in materia di
circoscrizioni farmaceutiche
; in particolare persiste l’art. 1, c. 4, I. n. 475/1968 secondo cui “
Chi
intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa
l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale,
indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad
una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per via
pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie
”. I Comuni, quindi (come in passato),
potranno negare con difficoltà il trasferimento nell’ambito del “perimetro, mentre potranno, con
maggiori certezze, negarlo fuori dall’ambito del perimetro. Alcuni lettori hanno segnalato l’ipotesi,
accattivante, secondo la quale ove il Comune non tenga conto di delimitazioni territoriali
assegnate alle sedi farmaceutiche non potrebbe negare il trasferimento altrove; ma vale la pena di
chiedersi: l’indicazione di una via piuttosto che di una zona (es. zona sud) non è pur sempre una
limitazione del territorio di competenza assegnato alla farmacia?
Ad avviso di chi scrive il Comune (con gli “immensi poteri,” conferitigli dall’art. 11 del D.L. 1/2012
ora L. 27/12) potrà “
farla da padrone
” anche sulle varie istanze di trasferimento fermo restando
che i vari TAR, eventualmente interessati su singole fattispecie, potranno dirimere i dubbi di tutti.
Con riferimento all’art. 5 della L. 475/1968 e quindi all’istituto del
decentramento
possiamo
affermare che anche questa figura è tuttora in piedi
, ma è verosimile che i presupposti previsti
nell’art. 5 della L. 362/91 non si pongano troppo frequentemente, perché specie nelle città le
“revisioni straordinarie,, dovrebbero aver occupato buona parte delle zone periferiche di nuova
formazione abitativa e bisognose, comunque, di vedere integrato il servizio farmaceutico.
Piuttosto, si pone il problema (in tal vicenda come nelle tante altre che sono state neppure sfiorate
dall’art. 11) dell’individuazione dell’amministratore competente, che nell’art. 5 è la Regione sia per
i decentramenti d’ufficio che per quelli a domanda e si può pensare che, in ambedue i casi, potrà
essere il Comune a dover provvedere. In buona sostanza sono poche le certezze con le quali
rispondere al quesito e si rimane nella speranza che presto ove il legislatore non è riuscito possa la
Magistratura fare ordine e chiarezza. (
Farmacista online
)
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