Anno II – Numero 127 AVVISO 1. farmaDAY in formato iBooks Notizie in Rilievo ENPAF 2. Pagamento contributi ENPAF 2013 3. Iscrizione 4. Decorrenza 5. Infrazionabilità Domenica 03 Marzo 2013, III di Quaresima FARMADAY IN FORMATO iBooks Sul sito dell’Ordine, nella sezione farmaDAY, da oggi puoi consultare il notiziario sanitario dell’Ordine non solo in formato pdf (ediz. quotidiana) ma anche in formato iBooks (ediz. mensile)… clicca qui COMUNICAZIONE ENPAF PAGAMENTO CONTRIBUTI ENPAF 2013 Si Comunica che i Bollettini Bancari (MAV) per il Pagamento dei CONTRIBUTI ENPAF - ANNO 2013, sono recapitati a partire dal 20 Febbraio u.s. a causa di problemi tecnici riguardanti la postalizzazione. 6. 7. 8. 9. 10. Contributi Riduzioni Casi particolari Termini di decadenza Contributo di solidarietà 11. Deducibilità fiscale 12. Contribuzione doppia e tripla 13. Restituzione dei contributi 14. Totalizzazione 15. Riscatti anni di laurea 16. doppi e tripli Curiosità 17. Perché si dice “essere al verde?” Eventuali pagamenti tardivi della prima rata, conseguenti a possibili ritardi nel recapito dei bollettini da parte del servizio postale, NON SARANNO GRAVATI DA INTERESSI MORATORI. Visto il grosso interesse verso chiarimenti sull’ENPAF relativamente ai Contributi previdenziali, modalità di iscrizione, riscatto degli anni di laurea, restituzione dei contributi etc. l’edizione odierna STRAORDINARIA sarà dedicata interamente a queste problematiche. Tabella riepilogativa dei contributi a ruolo per il 2013 Contributo Prev. base Assistenza Maternità Tot. Euro Intero 4.333 26 16,00 4.375,00 Doppio 8.666 26 16,00 8.708,50 Triplo 12.999 26 16,00 13.041,00 Rid. del 33% 2.889 26 16,00 2.931,00 Rid. del 50% 2.167 26 16,00 2.209,00 Rid. del 85% 650 26 16,00 692,00 Solidar. 3% 130 26 16,00 172,00 SITO WEB ISTITUZIONALE: www.ordinefarmacistinapoli.it iBook Farmaday E-MAIL: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. SOCIAL – Seguici su Facebook –Diventa Fan della nostra pagina www.facebook.com/ordinefarmacistinapoli PAGINA 2 FARMADAY – IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA Anno II – Numero 127 ENPAF ISCRIZIONE: sono iscritti d'ufficio all'ENPAF e tenuti al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori tutti gli iscritti agli Albi professionali degli Ordini (art.21 - DLCPS n. 233/1946) DECORRENZA: l'iscrizione o la cancellazione dall'Albo professionale producono effetto ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'ENPAF dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine. Non potranno essere prese in considerazione pertanto deliberazioni di cancellazione con effetto retroattivo rispetto alla data di adozione. E' pertanto necessario che l'istanza di cancellazione venga presentata dall'interessato in tempo utile per consentire al Consiglio di adottare la delibera entro la fine dell'anno solare, diversamente è dovuto il contributo anche se l'iscrizione è stata conservata per un solo giorno nel corso dell'anno (art. 3 dello statuto dell'ENPAF). INFRAZIONABILITÀ:il contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio non è frazionabile e deve essere versato per intero quale che sia la data di iscrizione ovvero cancellazione. Per determinare l'anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ovvero di anzianità per l'anno di prima iscrizione viene calcolato per intero anche se è risultato pari o inferiore a 6 mesi. CONTRIBUTI: I contributi previdenziali sono dovuti da tutti gli iscritti agli albi degli Ordini provinciali dei farmacisti, essi vengono riscossi tramite bollettini bancari, l'ENPAF, di norma, ricorre alla cartella esattoriale, localmente notificata dai concessionari territorialmente competenti, nel caso in cui l'iscritto nell'anno precedente abbia omesso in tutto o in parte di versare la contribuzione dovuta utilizzando i bollettini bancari trasmessi, ovvero abbia posto in essere una evasione contributiva non denunciando nei termini la modifica della propria condizione giuridica che gli ha fatto perdere il diritto alla riduzione contributiva. RIDUZIONI; Il contributo previdenziale ENPAF è stabilito in cifra fissa, tuttavia ove l'iscritto appartenga ad alcune categorie ha la possibilità di chiedere la riduzione del contributo in particolare: riduzione nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell'85% agli iscritti che esercitino attività professionale in relazione alla quale siano soggetti per legge all'assicurazione obbligatoria ovvero ad altra forma di previdenza obbligatoria; riduzione nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell'85% agli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria con inserimento nelle liste anagrafiche dei competenti Centri per l'impiego. La riduzione massima dell'85% può essere conservata per non più di cinque anni contributivi complessivi, una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all'iscritto che non esercita attività professionale; riduzione nella misura del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti i quali non esercitino attività professionale; riduzione nella misura massima del 33,33%, del 50% ovvero dell'85% per gli iscritti che siano titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) erogata dall'ENPAF e nel contempo non esercitino attività professionale; riduzione nella misura del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti che siano titolari esclusivamente di pensione erogata da Ente di previdenza diverso dall'ENPAF e non esercitino attività professionale ( tale disposizione avrà effetto a decorrere dal 2005 per l'anno 2004 temporaneamente trova ancora applicazione l'ipotesi precedente). Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta. L'ENPAF, infatti, è un ente di previdenza a prestazione definita (salvi gli adeguamenti periodici in proporzione all'indice ISTAT) e a contribuzione variabile (il cui importo viene fissato anno per anno), l'ammontare della prestazione finale è commisurato alla contribuzione intera, la scelta di versare contributi ridotti comporta quindi una correlativa diminuzione dell'ammontare finale maturato. PAGINA 3 FARMADAY – IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA Anno II – Numero 127 ENPAF CASI PARTICOLARI: Non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991 i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia. Non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS): TERMINI DI DECADENZA: La riduzione del contributo previdenziale non è attribuita d'ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal regolamento (articolo 21) bensì viene riconosciuta soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla modulistica predisposta dagli Uffici. La domanda di riduzione deve essere presentata entro: il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione: il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione, nel caso in cui la condizione che consente di chiedere la riduzione sia stata acquisita dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre: il 30 settembre dell'anno in cui il nominativo dell'iscritto viene inserito per la prima volta nell'elenco dei contribuenti ENPAF ( la regola vale per coloro che si iscrivano per la prima volta all'ENPAF). I termini regolamentari sono perentori gli Uffici non possono accettare, pertanto, domande che siano state presentate oltre le scadenze indicate. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ: Coloro che si iscrivano a partire dal 1° gennaio 2004 hanno facoltà di chiedere di versare il contributo di solidarietà in luogo della contribuzione previdenziale seppure nella forma ridotta prevista; oltre al contributo di solidarietà l'iscritto dovrà versare anche quello per la gestione assistenza e per l'indennità di maternità. CHI PUÒ OPTARE PER IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ gli iscritti che esercitino attività professionale in relazione alla quale siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e che non abbiano redditi professionali esenti da contribuzione previdenziale: gli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria. La contribuzione di solidarietà e/o la riduzione contributiva massima non potranno essere conservate in ogni caso per più di cinque anni complessivi. caratteristiche del contributo di solidarietà Il contributo di solidarietà non è utile all'iscritto per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità, conseguentemente non è utile neanche ai fini della pensione ai superstiti. Il contributo di solidarietà non è oggetto di restituzione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento ENPAF è non può essere reintegrato a quota intera in base all'articolo 22 del regolamento. Il contributo non può essere trasferito ad altro Ente nell'ambito delle prcedure di ricongiunzione nè è utile ai fini della totalizzazione. Nel periodo in cui il soggetto versa il contributo di solidarietà matura, tuttavia, l'anzianità di iscrizione. termini di decadenza Anche per il contributo di solidarietà valgono le considerazioni fatte per la riduzione contributiva; i termini per presentare la domanda per essere ammessi a versare il contributo di solidarietà sono gli stessi indicati per la riduzione. La domanda deve essere presentata tramite la modulistica a tal fine predisposta. PAGINA 4 FARMADAY – IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA Anno II – Numero 127 DEDUCIBILITÀ FISCALE: Tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria e facoltativa (incluso l’onere da corrispondere in sede di ricongiunzione ex l. n. 45 / 1990) è deducibile, integralmente e senza alcun limite, dal reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all’anno in cui la contribuzione è stata versata (principio di cassa). L’articolo10, comma 1, lettera e) del DPR n. 917/1986 prevede infatti che dal reddito complessivo si deducono i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono quindi deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di base, la contribuzione in misura doppia o tripla, i riscatti del corso di studi universitari, il reintegro in misura intera della contribuzione versata in misura ridotta, i reintegri della contribuzione ex articolo 7 bis del regolamento ENPAF (periodo 1995 / 2003). CONTRIBUZIONE DOPPIA O TRIPLA: L’articolo 23 del regolamento prevede che in caso di versamento di contribuzione doppia ovvero tripla l’iscritto ottenga un coefficiente economico di pensione doppio ovvero triplo, oltre a ciò la contribuzione in misura maggiorata determina un ulteriore aumento del 10% (contribuzione doppia) ovvero del 15% (contribuzione tripla). In pratica chi versa la contribuzione doppia ottiene per quell’anno un coefficiente di pensione così determinato: 1^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione in misura intera; 2^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione intera maggiorato del 10%. Chi versa la contribuzione tripla ottiene per quell’anno un coefficiente di pensione così determinato: 1^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione in misura intera; 2^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione intera maggiorato del 10% 3^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione intera maggiorato del 15%. L’iscritto può scegliere di versare la contribuzione in misura doppia ovvero tripla in qualsiasi momento e revocare la sua scelta in qualsiasi momento. Per richiedere di versare la contribuzione in misura doppia ovvero tripla deve essere utilizzata la modulistica presente nelle pagine web del sito internet dell’ENPAF. RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI: L’art. 24 del regolamento ENPAF disciplina la restituzione dei contributi previdenziali, la restituzione dei contributi è prevista a favore di chi, iscritto all’Albo e quindi all’ENPAF al 1° gennaio 1995 ovvero in data successiva, al compimento del 65° anno di età non abbia maturato i requisiti di iscrizione e contribuzione utili ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. In questo caso, a domanda dell’interessato e previa cancellazione dall’Albo e quindi dall’ENPAF i contributi versati vengono restituiti. La contribuzione viene restituita decurtata di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all’ENPAF, al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte (attualmente fissata al 12%), la somma così determinata è maggiorata dell’interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente. La restituzione dei contributi riguarda solo i contributi versati fino all’anno di competenza 2003, i contributi a partire da quelli di competenza dell’anno 2004 non vengono più restituiti. TOTALIZZAZIONE: L’istituto della totalizzazione consente a chi, iscritto a due o più gestioni previdenziali, che non abbia maturato un trattamento pensionistico diretto già posto in pagamento, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore ai tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione. Il DL n. 42/2006 e successive modificazioni, al contrario della disciplina precedente, ha esteso la facoltà di totalizzare anche a chi raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento in uno dei fondi in cui ha versato contribuzione previdenziale purché, come già detto, non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto; dunque la totalizzazione è divenuto anche uno strumento per ottenere il pagamento di supplementi di pensione in relazione a spezzoni contributivi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati perché insufficienti. PAGINA 5 FARMADAY – IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA Anno II – Numero 127 RISCATTO ANNI DI LAUREA: Ai sensi dell'art. 20 del regolamento ENPAF è possibile riscattare gli anni del corso di studi universitari fino a un massimo di 5 (in relazione alla durata del corso stesso) prima del pensionamento. Gli anni riscattati determinano un supplemento di pensione e non sono utili ai fini dell'anzianità contributiva. In merito alla compatibilità del riscatto del corso di studi universitari attivato presso l’ENPAF con quello attivato presso l’INPS ovvero l’INPDAP, i due Istituti previdenziali hanno assunto questi orientamenti. L'INPDAP ha comunicato che il riscatto attivato presso di sé è compatibile con quello presso l’ENPAF, considerato che, in base all’art. 20 del Regolamento ENPAF, il riscatto degli anni del corso d studi universitari non è utile ai fini dell’anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto a pensione, ma produce solo dei supplementi economici che incidono sull’ammontare del trattamento previdenziale. Si rammenta che l’art. 6 del DPR n. 1092/1972 – Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato – prevedeva che i periodi in questione fossero valutabili una sola volta ai fini pensionistici (da intendersi evidentemente ai fini della maturazione del diritto a pensione) e quindi che fosse ammesso un solo riscatto. L’INPS ha invece respinto domande di riscatto presentate da iscritti che avevano già attivato le stesse procedure presso l’ENPAF. Per motivare questa posizione l’INPS ha richiamato l’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 che riconosce la facoltà di riscatto del corso di studi universitari a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 / 1995 (Gestione Separata INPS). In base al comma 2 del citato articolo 2, i periodi in questione sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. Sebbene la norma non stabilisca un’incompatibilità con i riscatti attivati presso una delle Casse privatizzate dei liberi professionisti (tra le quali rientra l’ENPAF), in quanto il decreto legislativo n. 184 / 1997 non le richiama espressamente, l’INPS fa riferimento a questa disposizione per respingere le domande di riscatto di iscritti che abbiano già riscattato presso l’ENPAF. REINTEGRO CONTRIBUTI RIDOTTI:L'art. 22 prevede la possibilità, per gli iscritti che abbiano versato i contributi previdenziali in misura ridotta, di reintegrarli tramite riscatto, il cui valore non può essere inferiore alla differenza tra quanto versato e l'importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta di reintegro. PERCHÉ SI DICE "ESSERE AL VERDE"? Strano il destino di un colore: se il verde è il colore per antonomasia della speranza, essere, restare o trovarsi al verde significa tutt’altro: rimanere senza un soldo, essere ridotti in miseria. La locuzione deriverebbe dall’antica consuetudine di dipingere di verde il fondo dei ceri o delle candele: quindi una candela arrivata al verde era una candela ormai completamente consumata. Una curiosità: A Firenze era diffusa l’usanza, al principio delle aste pubbliche, di accendere una candela tinta di verde all’estremità inferiore e di usarla come segnatempo. Una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, cioè il verde, non si potevano fare più offerte di denaro e l’asta veniva chiusa (da cui essere al verde… di offerte di denaro).