Ordinanza Sindacale n 908 27 Maggio 2010
PROGREssrvo ANNUALE: 2 7 MA6 1010 . PROG.n. ORDINA."IZA SINDACALE Prot 5. del '" Oggetto: Orari apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana farmacie IL SINDACO Premesso Che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 01/02/80 n. 7 e s.m.i. gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie e del servizio notturno sono stabiliti, per il Comune di Napoli. dal Sindaco su proposta dell'Ordine dei farmacisti. Che con Legge n. 1 del 15 gennaio 2010 la Regione Campania ha modificato rart. 2 della predetta Legge regionale n. 7/80 prescrivendo che nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non siano in servizio di turno. restano aperte per un orario settimanale non inferiore a 44 ore né superiore a 60 ore Rilevato Che, sempre ai sensi della cennata Legge regionale 7/80, l'orario giomaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano e che l'orario settimanale deve prevedere mezza giornata di riposo alla settimana oppure, a settimane alterne. una intera giornata di riposo in occasione del sabato o di altra giornata infrasettimanale Che nel Comune di Napoli durante l'intervallo pomeridiano il servizio farmaceutico deve essere assicurato a turno e a battenti aperti Che l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli con nota prot. 765/10 del 24 maggio 2010 ha fatto pervenire la proposta relativa agli orari di servizio delle farmacie insistenti sul territorio del Comune di Napoli per l'anno 2010 e precisamente: orario invernale orario apertura e chiusura antimeridiana Ore 8.00 - 13,30 orario apertura e chiusura pomeridiana ore 15.00 - 20.00 dallO giugno al30 settembre 2010 - orario estivo: orario apertura e chiusura antimeridiana Ore 8,00 - 13,30 orario apertura e chiusura pomeridiana ore 15.30 - 20.30 Che con la medesima nota prot. 765/10 il predetto Ordine ha confermato la proposta Turni Città di Napoli prot. 1570/09 del 22 dicembre 2009 con esclusione, ai sensi dell' art. 3 della Legge regionale 7/80 come modificato dall'art. 2 della legge 1/10, dell'elenco integrativo dei titolari che fornivano il servizio domenicale aggiuntivo volontario, riservandosi, tuttavia, di integrare la propria proposta dei turni domenicali entro 30gg dalla avvenuta notifica dei pareri prescritti dalla normativa Considerato Che durante le ferie, nei giorni festivi, domenicali,del sabato e dell'intervallo pomeridiano, le farmacie sono aperte secondo turni stabiliti con deliberazione del Direttore Generale della A.S.L., su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Che con prot. ASAMB/201O/294 del 22/0112010 l'Assessore all'Ambiente, sulla scorta della positiva valutazione di congruità espressa dal Referente del Sindaco in materia di igiene e sanità, in ordine all' adeguata copertura territoriale del servizio farmaceutico, aveva comunicato parere favorevole sulla proposta dei turni festivi, domenicali e del sabato per l'anno 2010, nonché dei turni inerenti le farmacie aperte nell' intervallo pomeridiano e delle ferie estive, prodotta dall'Ordine con la riferita nota prot. 1570/09, con la sola riserva per le ferie relative al mese di agosto per le farmacie che espletano il servizio notturno volontario ai sensi e agli effetti dell'O.S. progr. 842 del 30 luglio 2009 Che la predetta O.S 842/09, tuttavia, disciplina il servizio per il periodo 01/07/2009 - 30/06/2010 e pertanto la nuova proposta dell'Ordine dei farmacisti inerente il periodo decorrente dal lO luglio 2010 sarà oggetto di successiva valutazione di congruità Che la proposta prot. 1570/09 prevede, all'interno delle opzioni di cUI al 2 0 capoverso della premessa, una intera giornata di riposo in occasione del sabato Che per l'effetto l'orario di servizio da espletarsi deve essere contenuto entro il limite minimo e massimo stabilito dall'art. 2 della legge regionale solo per le farmacie che non effettuano i turni di cui alla riferita proposta prot. 1570/09 confermata con nota prot. 765/1 O Che risulta urgente e indifferibile provvedere agli adempimenti del Sindaco di cui all'art. 9 della Legge regionale 7/80 a seguito delle modificazioni apportate alla stessa con Legge regionale 1/10 Considerato altresì che l'assistenza farmaceutica rientra in un servizio pubblico essenziale che deve soddisfare l'esigenza fondamentale dei cittadini di poter fruire di un' assistenza farmaceutica continua ed efficiente a garanzia della loro salute Ritenuto di stabilire. allo stato, gli orari di apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle fannacie della città di Napoli così come proposto dall'Ordine dei Farmacisti Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Vista la legge 28 dicembre 1978 n. 833 Vista la Legge regionale 01/02/80 n. 7 e s.m.i. Visto la Legge regionale 08/03/85 n. 13 Visto il T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267 50; art. ORDINA Per tutte le motivazioni riferite nella parte narrativa e che si intendono integralmente riportate nella presente parte dispositiva. che gli orari di apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie della città di Napoli sono così stabiliti: fino al31 maggio 2010 e dallO ottobre al31 dicembre "010: orario apertura e chiusura antimeridiana Ore 8,00 - 13,30 orario apertura e chius ura pomeridiana ore 15,00 - 20.00 dallO giugno al 30 settembre 2010: orario apertura e chiusura antimeridiana Ore 8,00 - 13,30 orario apertura e chiusura pomeridiana ore 15,30 - 20,30 Durante l'intervallo pomeridiano il servizio farmaceutico sarà assicurato a turno e a battenti aperti dalle farmacie di cui all' elenco allegato alla proposta dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli prot. 1570/09 confermata con nota prot. 765/10 Ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 01/02/1980 n. 7, all'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante l'orario di apertura e chiusura giornaliera, con l'indicazione delle fannacie di turno durante l'intervallo pomeridiano AVVERTE La validità della presente ordinanza si intenderà prorogata anche per gli anni succeSStvt m mancanza di proposta motivata di modifica da parte dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli entro il mese di novembre di ciascun anno, fatto salvo il potere dell'Autorità sanitaria locale di disporre diversamente per eccezionali superiori esigenze di sanità pubblica Le eventuali violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza comportano l'applicazione, con le modalità di cui alla legge 24/11/1981 n. 689. della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7bis del D.lgs 267/2000, per un importo da € 100,00 a € 500,00 L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente capoverso sarà oggetto di comunicazione all'Ordine dei Fannacisti della Provincia di Napoli per ogni eventuale seguito di competenza Gli Agenti della Polizia locale, nonché tutti i soggetti a cui sono attribuiti poteri di accertamento e di contestazione, sono incaricati della vigilanza e dell' esecuzione della presente Ordinanza. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 DISPONE La trasmissione entro ilIO giugno 2010 della proposta dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli inerente l'espletamento del servizio notturno volontario disciplinato fino al 30 giugno 2010 con O.S. progr. 842 del 30 luglio 2009, ai fini della urgente valutazione in ordine all'adeguata e omogenea copertura territoriale del servizio farmaceutico e del completamento degli adempimenti del Sindaco di cui all' art. 9 della Legge regionale 7/80 DISPONE ALTRESI' La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web del Comune La trasmissione della stessa all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, al Commissario Straordinario dell'ASL NA l Centro. al Servizio Farmaceutico dell' ASL NA 1 Centro, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 1 Centro, al Comando Carabinieri, alla Polizia di Stato e al Servizio Autonomo Polizia Locale. Il Referente del Sindaco in materia di Igiene e Sanità p~ca Do"", Gi'''ppio Aq~ iene e Sanità Ordinanza orali farmacie