Registro Stupefacenti informatico
26-5-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA i) i dati contenuti nel sistema informatico e le relative stampe o conservazioni sostitutive di periodo e di chiusura annuale sono conservati in conformità a quanto previsto dal Testo unico; j) l’obbligo di vidimazione, di cui all’art. 60, comma 1 del Testo unico, è sostituito per il registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni, dalla comunicazione di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b). Art. 2. 1. La adozione del registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni di cui all’art. 1, comporta le seguenti misure di sicurezza: a) è responsabile della tenuta del registro previsto dall’art. 60, comma 1 del Testo unico, il legale rappresentante, in solido con la persona qualificata o la persona responsabile, dell’ente o impresa autorizzata ai sensi dell’art. 17 del Testo unico o il titolare della farmacia; è responsabile della tenuta del registro previsto dall’art. 60, comma 3 del Testo unico, il dirigente medico preposto all’unità operativa delle strutture sanitarie pubbliche e private; b) l’adozione del registro informatico è preventivamente comunicata a mezzo raccomandata postale in carta semplice all’Azienda sanitaria locale competente per territorio; c) il responsabile del registro può delegare l’accesso ad altra figura aziendale con documento redatto nei modi di legge, da allegare alle procedure interne. Le modalità di accesso rispettano le misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del decreto legislativo n. 196/2003; d) in caso di registrazione di movimenti formalmente o sostanzialmente errati, si procede a sanare la situazione con la registrazione su altro rigo degli specifici e puntuali movimenti di rettifica, mantenendo a futura memoria la registrazione dei movimenti precedenti e annotando l’errore con riferimento al rigo di correzione; REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 121 e) in caso di malfunzionamento del sistema informatico, le movimentazioni devono essere registrate temporaneamente su un modulo cartaceo conforme all’allegato 1, seguendo una numerazione provvisoria; al ripristino del sistema informatico i movimenti dovranno essere tempestivamente registrati a sistema in prosecuzione con le numerazioni gestite prima dell’interruzione del servizio. Ad avvenuta registrazione sul registro informatico, la registrazione temporanea su modulo cartaceo può essere eliminata. Art. 3. 1. Il responsabile della tenuta del registro rende disponibili, in qualsiasi momento, entro il periodo previsto dall’art. 1, comma 1, lettera i), le registrazioni «di periodo» e «di chiusura annuale», nelle forme previste per la modalità di conservazione scelta, per la consultazione da parte delle autorità competenti. Art. 4. 1. I decreti ministeriali 1° luglio 1976 concernente «Impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro preparazioni» e 15 marzo 1985 concernente «Modificazioni al decreto ministeriale 1° luglio 1976 relativo all’impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro preparazioni», riportati in premessa, sono abrogati. Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2010 Il Ministro: FAZIO Allegato 1 — — 1 1 Allegato 2 26-5-2010 10A06353 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 121