LEGGE REGIONALE CAMPANIA 15 del 2010
n. 79 del 6 Dicembre 2010 LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1 DICEMBRE 2010 “MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 21 GENNAIO 2010, N. 2 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONAE CAMPANIA- LEGGE FINANZIARIA ANNO 2010)”, 1 FEBBRAIO 1980, N. 7 (NORME SULLA DISCIPLINA DELL’ORARIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE DELLA REGIONE CAMPANIA) E 28 NOVEMBRE 2008, N. 16 (MISURE STRAORDINARIE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE PER IL RIENTRO DAL DISAVANZO). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art. 1 Modifiche delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) e 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo) fonte: https://burc.regione.campania.it n. 79 del 6 Dicembre 2010 1. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania, legge finanziaria anno 2010), è abrogato. 2. Gli atti adottati in applicazione della predetta norma sono privi di effetti giuridici, ad eccezione degli atti adottati per le farmacie istituite in deroga al criterio demografico, ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), per le quali non è stata conclusa alcuna procedura amministrativa e per le quali restano validi i decreti di soppressione già emessi. 3. Restano confermati i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni, nelle frazioni e nei centri abitati ove le particolari condizioni del territorio o della dislocazione della popolazione non consentono la efficace assistenza farmaceutica per l’impossibilità di istituire farmacie in base alle leggi vigenti. 4. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), è aggiunto il seguente: “5. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, le aziende sanitarie locali possono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della delibera della Giunta regionale della Campania n. 7301 del 31 dicembre 2001, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta regionale provvede all’approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Art. 2 Modifiche della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania) 1. All’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania) e successive modifiche, dopo le parole ”non inferiore a 44 ore”, sono soppresse le seguenti “né superiore a 60 ore. L’orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l’orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all’articolo 4”. 2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7/1980 è sostituito dal seguente: “1. Nei giorni di domenica e festività infrasettimanali tutte le farmacie, urbane e rurali, devono assicurare il livello minimo di servizio farmaceutico mediante i turni stabiliti secondo la presente legge. Le farmacie, non in servizio per turno, possono rimanere aperte nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale, purchè per l’intero anno solare e previa comunicazione al sindaco territorialmente competente.”. 3. L’articolo 7 della legge regionale n. 7/1980 è così sostituito: “Art. 7 Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all’uopo adottati con deliberazione del direttore generale dell’azienda sanitaria locale (ASL), su proposta dell’ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati. Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi ad un intero anno solare e deve essere reso per 365 giorni all’anno. Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il fonte: https://burc.regione.campania.it n. 79 del 6 Dicembre 2010 servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al sindaco del comune, all’ASL territorialmente competente e all’ordine provinciale dei farmacisti. Il servizio notturno deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio: a) nei Comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia a turno, a chiamata e con l’obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia; b) negli altri Comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata; c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.” La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Caldoro fonte: https://burc.regione.campania.it n. 79 del 6 Dicembre 2010 LEGGE REGIONALE: “Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2010)”. Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996). Nota all’art. 1 Comma 1 Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010 ”. Art. 1, Comma 13: “13. Gli stabilimenti balneari del litorale Domitio/Flegreo usufruiscono in regime de minimis degli sgravi contributivi per gli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente nel periodo compreso dall’1 maggio 2009 al 31 agosto 2009. A tali oneri finanziari si provvede mediante apposito prelevamento sull’UPB 2.9.26. Le strutture turistiche ricettive e balneari insistenti nei territori del litorale Domitio/Flegreo, in deroga alla normativa e agli strumenti urbanistici vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale. Nelle more dell’approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e al fine di assicurare e promuovere la destagionalizzazione delle attività turistiche balneari, è consentita, a facoltà del titolare di concessione demaniale, la permanenza delle strutture balneari quali pertinenza dell’attività per l’intero anno solare. Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l’accesso alla battigia ove l’unico accesso alla stessa è quello dell’uso in concessione ai privati”. Comma 2 Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 già citata nella nota al comma 1. Nota all’art. 2 Comma 1 Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8: “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente ”. Decreto Presidente Giunta Regionale 9 aprile 2010, n. 95: “Regolamento: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente (Regolamento n.10/2010)”. Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Art. 7: “Altri servizi esclusi”. “1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura fonte: https://burc.regione.campania.it n. 79 del 6 Dicembre 2010 sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata; c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici; d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito; e) ai servizi privati di sicurezza; f) ai servizi forniti da notai”. fonte: https://burc.regione.campania.it