LEGGE REGIONALE CAMPANIA 146 del 2011
Consiglio Regionale della Cam pan la Il Presidente Consig’iO Regioflae delia Campania Prot. SETSG 2011 00005981P Del 22)0612011 160238 PRESCR D SETSG Al Presidente della Giunta regionale Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI OGGETTO: legge regionale “Disposizioni norm ative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania “. Si trasmette per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e gli altri adempim enti di competenza la legge regionale in oggetto, appr ovata dal Consiglio regionale nella seduta dei 14 giugno 2011. Napoli, ‘ ? Ei ?fllI Paolo omao ,_ Mod. I / É ( — Consiglio Regionale della Girnpania Il Presidente ATTESTA che nella seduta del 14 giugno 2011 il Consigli o regionale della Campania ha approvato, con votazione degli articoli e votazione finale, la legge “DLsposizioni normative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania Si allega il testo Paolo Rpmano — / Mod I . . :.::: /I :::. consiglio Regionale della campania Art. I 1. La legge regionale i febbraio 1980, n.7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) è così modificata: a) l’articolo 2 è così sostituito: ‘Art. 2 1. Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della region e. che non sono in servizio di turno, restano aperte per un orario settimanale non inferiore a 44 ore. né superiore a 60 ore. L’orario giornalicro deve prevedere un intervallo pomeridiano: l’orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all’artico lo 4; b) l’articolo 3 è così sostituito: Art. 3 I. Tutte le farmacie. urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festività inftasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica. Ulteriori aperture domenicali sono autorizzate dal consiglio dell’ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche moti vate. 2. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, il riposo nuò essere osservato in giorni diversi da quelli festivi. 3. Il calendario dei turni è stabilito dal medico prov inciale competente per territorio, su proposta dell’ordine provinciale dei farmacist i. 4. Le farmacie aperte per il servizio di turno dom enicale, a richiesta, possono osservare il riposo settimanale in altro giorno.”: e) l’articolo 7 è così sostituito: ‘Art.7 1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico, nei comuni con popolazione superiore a ottantamila abitanti, è assicurato da farmacie che si offrono volontariamerte di svol gere permanentemente il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all’uopo adottati con deliberazione del direttore gene rale dell’azienda sanitaria locale (ASL), su proposta dell’ordine provinciale dci farm acsi e sentiti i sindaci dei comuni interessati. il servizio notturno permanente volo ntario deve riferirsi ad un intero anno solare e deve essere reso per 365 giorni all’anno. Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al sindaco del com une e all’ASL territorialmente competente, sentito l’ordine provinciale dei farmrcist i. Il servizio notturno deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio: a) nei comuni con più di centomila abitanti o eapo iuogl di provincia, a turno, a chiamata e con l’obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia; b) negli altri comuni con più di una farmacia, a turno e a ehamata; e) nei comuni e frazioni con una sola farmacia. a turno con le farmacie più vicine ed a chiamata.”. 2. L’articolo 2 della legge regionale I dicembre 2010. n. 15 (Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 — Disposizioni per la formazion e del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania Legge Finanziaria Anno 2010. 1 febbraio 1980, a. 7 Norme — — i JIIJ ::%& •: • :........:: Qonsiglio Regionale de/la Campania sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ièrie delle farmacie della Regione Campania e 28 novembre 2008, n. 16 Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), è abrogato. — /1 •. .... .: . Consiglio Regionale della C’a nipa n la Art. 2 1. L’articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie) è così modifi cato: a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenz a per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigen ziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze. del perimetro della sede per la quale l’ti conces sa l’autorizzazione.”. Consiglio Reqioìzale della Qampania ArL 3 1. Le disposizioni di cui all’articolo 3. comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la lòrmzione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania Legge Finanziaria 2006), si applicano ai soggetti in possesso dei requisiti previsti alla data di entrata in igore della presente legge. — Consiglio Regionale della (a mpa la Art4 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sens i del vigente Statuto. ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubb licazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Cam pania. IlPreideie / t Mod. i . ... ...