Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanita` pubblica e di vigilanza sulle Farmacie) e` cosi` sostituito:
''4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessita` o urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il Comune e l'Ordine provinciale dei Farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una Farmacia anche al di fuori purche` ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione.".