Enpaf

L’Enpaf è l’ente di previdenza e assistenza dei farmacisti che eroga pensioni, prestazioni di  assistenza e indennità di maternità agli iscritti che ne abbiano diritto, secondo le norme di legge o  di regolamento.
Con decreto interministeriale 7 novembre 2000 l’Enpaf si è trasformato in fondazione di diritto  privato, rimanendo ferma l’obbligatorietà della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta  agli iscritti.
Tutti gli iscritti all’Ordine sono automaticamente iscritti anche all’Ente; l’iscrizione e la cancellazione  decorrono dalla data in cui il Consiglio direttivo dell’Ordine adotta la relativa deliberazione

Sul sito dell'Enpaf www.enpaf.it sono pubblicati documenti e notizie utili per il farmacista, tra i quali:

  • il Regolamento dell'Ente (clicca qui),
  • la brochure di presentazione delle attività dell'Enpaf (clicca qui),
  • la modulistica per le varie pratiche previdenziali e assistenziali (clicca qui),
  • le indicazioni per l'accesso al servizio Enpaf Online (clicca qui).

Gli iscritti all'Ordine di Napoli possono usufruire di unservizio di consulenza Enpaf gratuito.

Per un riepilogo dell'organizzazione del sistema contributivo e  delle modalità di richiesta della riduzione del contributo Enpaf clicca qui

 

Domande frequenti (FAQ)
I principali quesiti sull'Enpaf posti dagli iscritti in materia di contributo di solidarietà, libera professione e varie (clicca qui)


ENPAF: LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI


Che cosa è la quota previdenziale ENPAF?

Ris: l'iscrizione all'Enpaf (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti) è obbligatoria  per tutti gli iscritti all'Albo professionale. Dà diritto a una pensione che verrà corrisposta al
raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento dell'Ente. La quota è annuale e va pagata  anche se si è iscritti solo per un giorno nell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).


Quando va presentata la domanda?

Ris:la domanda va presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale si  riferisce il contributo. Il termine è perentorio, e in caso la domanda non venga presentata verrà attribuita per l'anno interessato la quota intera. Il farmacista iscritto per la prima volta deve  presentare la domanda entro il 30 settembre dell'anno in cui per la prima volta viene richiesto il  pagamento della contribuzione, che di regola è l'anno successivo a quello di iscrizione. Qualora  la posizione che dà titolo per usufruire del beneficio sia stata assunta dopo il 30 settembre è  possibile presentare domanda entro il 31 dicembre dell'anno in cui per la prima volta viene  richiesto il pagamento del contributo previdenziale ed assistenziale Enpaf; in questo caso la  riduzione o il contributo di solidarietà verrà accordato limitatamente all'anno successivo.


Come si paga il contributo Enpaf?

Ris:Il contributo si paga in tre rate tramite bollettini bancari. Il farmacista iscritto per la prima  volta riceve i bollettini l'anno successivo alla prima iscrizione e l'importo comprende due anni
(l'anno di prima iscrizione e il seguente).


Si può ottenere una riduzione del contributo?

Ris:Il contributo dell'Enpaf nasce intero, ma è possibile ottenere la riduzione nei casi previsti dal  Regolamento (art. 21). Non basta però essere in una delle condizione previste, occorre essere
in tale situazione per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno o per almeno la metà più  uno dei giorni del primo anno di iscrizione. Per ottenerla va presentata un'apposita domanda,
scaricabile dal sito dell'Enpaf, sezione modulistica.

 


La domanda di riduzione va presentata tutti gli anni?

Ris:Dipende dai casi. Se la condizione che ha dato diritto alla contribuzione ridotta non è  cambiata non occorre ripresentare la domanda. Per es., in caso di richiesta di riduzione  presentata con una situazione di lavoro a tempo indeterminato, la domanda va presentata solo  all'inizio del rapporto di lavoro.In caso di situazioni temporanee, come ad es. un rapporto di
lavoro a tempo determinato, la domanda va presentata tutti gli anni. In sintesi, la domanda di la domanda di riduzione va presentata ogni qualvolta cambi la posizione dell'iscritto. Questo vale anche per il contributo di solidarietà. 

 

Chi non ha diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF? 

Ris:Non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991 i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia. Non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS). 

 

Mi sono iscritto all’Ordine nel mese di marzo e ho prodotto, ai fini della riduzione contributiva, una dichiarazione di disponibilità all’attività lavorativa vistata dal Centro per l’impiego nel mese di ottobre. Vorrei sapere perché per il primo anno di iscrizione mi è stata attribuita l’aliquota di riduzione del 50% e non come da me richiesto quella dell’85% 

Ris: Al fine di ottenere la riduzione del contributo previdenziale obbligatorio non è sufficiente che l’iscritto si trovi nella condizione prevista dal Regolamento al momento in cui presenta la domanda, ma è necessario che dimostri il possesso della condizione medesima, almeno per un periodo pari a sei mesi e un giorno nell’anno, oppure, in caso di prima iscrizione, per un numero di giorni pari alla metà più uno del periodo di iscrizione. Nel suo caso questo non è accaduto, considerato che la sua condizione di disoccupato temporaneo e involontario risale al mese di ottobre, per questo motivo la sua domanda di riduzione nella misura dell’85% quale disoccupato non è stata accolta e, d’ufficio, è stata applicata la riduzione del 50% riconosciuta, tra l’altro,a chi, come lei, non esercita alcuna attività lavorativa, in quanto questa è stata la condizione prevalente nell’anno protrattasi dal mese di marzo al mese di ottobre. L’unica alternativa per vedersi riconosciuta la riduzione dell’85% come disoccupato anche per il primo anno è quella di ottenere dal Centro per l’impiego un attestato da cui risulti la mancanza di rapporti di lavoro dipendente anche per il periodo antecedente alla data della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, in modo da poter coprire la maggior parte del primo anno.

 

Chi può usufruire del Contributo Solidarietà? 

Ris:Gli iscritti che esercitino attività professionale in relazione alla quale siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e che non abbiano redditi professionali esenti da contribuzione previdenziale. Gli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria. La contribuzione di solidarietà e/o la riduzione contributiva massima non potranno essere conservate in ogni caso per più di cinque anni complessivi. 

 

Il Contributo Solidarietà è deducibile fiscalmente? 

Ris:No, solo il contributo di assistenza e di maternità, a tale fine è necessario conservare unitamente alla quietanza di pagamento la parte del bollettino recante la casuale del versamento e il codice del contribuente (la parte superiore ritagliata e "gettata solitamente" per effettuare qualsiasi pagamento). 

 

Mi sono cancellato dall’Albo nel 2002 e mi sono reiscritto nel corso del 2006, ho chiesto di pagare il contributo di solidarietà del 3% ma la domanda è stata respinta, vorrei conoscere il motivo del rifiuto. 

Ris: La modifica del regolamento, entrata in vigore nel 2004, ha introdotto il contributo di solidarietà di ammontare pari al 3% del contributo in misura intera, si tratta di un contributo che non è utile ai fini della maturazione del diritto a pensione. L’articolo 21 del Regolamento riserva la facoltà di chiedere il suddetto contributo esclusivamente a coloro che si iscrivano per la prima volta all’Ente a partire dal 1° gennaio 2004, la disposizione esclude, quindi, che il contributo di solidarietà possa essere esteso anche a chi, iscritto prima del 1° gennaio 2004, si sia cancellato e, successivamente si sia reiscritto dopo la suddetta data. 

 

Pur conservando la condizione di disoccupato temporaneo e involontario, inspiegabilmente nel corso dell’anno 2007 mi è stata applicata l’aliquota del 50% in luogo di quella all’85% di cui fino ad allora beneficiavo, come mai? 

Ris: L’articolo 21 del Regolamento prevede che la riduzione del contributo previdenziale in qualità di disoccupato temporaneo e involontario non possa essere conservata dall’iscritto per un periodo complessivamente superiore ai cinque anni, da computare nell’arco dell’intero rapporto previdenziale con l’ENPAF, il superamento di tale limite temporale comporta la perdita della riduzione massima di cui si usufruiva; d’ufficio viene, dunque, applicata l’aliquota del 50% in quanto l’iscritto viene equiparato al soggetto che non esercita alcuna attività professionale. Occorre rammentare che il periodo massimo di cinque anni, si riferisce sia alla riduzione dell’85% che al contributo di solidarietà, per questi due benefici contributivi non è data la possibilità di sommare due periodi di cinque anni, ma vale, per entrambi, un solo limite quinquennale scaduto il quale, lo si ripete, viene applicata la riduzione del 50%.

 

Pur avendo svolto attività professionale in farmacia per cinque mesi complessivi nell’ambito di due rapporti di lavoro a tempo determinato, ho ricevuto un bollettino bancario con due quote contributive in misura intera, in luogo della riduzione contributiva all’85% di cui fruivo in precedenza che mi è stata annullata, come mai ? 

Ris:Il problema è stato generato dallo scadere del rapporto di lavoro a tempo determinato, peraltro di durata complessiva inferiore a sei mesi e un giorno nell’anno, a cui non è seguita alcuna comunicazione da parte sua in merito alla posizione lavorativa successivamente ricoperta; per questo motivo è stata applicata la contribuzione in misura intera che costituisce la misura generale applicabile ad ogni iscritto. Allo scopo di definire la sua situazione è necessario che faccia pervenire all’ENPAF la documentazione utile a ricostruire la sua posizione lavorativa a partire dalla data di scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro, e verificare se nel suo caso ricorrano le condizioni per potere continuare ad usufruire della riduzione dell’85%. 

 

Mi sono cancellato nel mese di gennaio ma ho ricevuto il bollettino con il contributo conteggiato per un anno intero, vorrei sapere perché ? 

Ris:In base alla normativa vigente il contributo previdenziale e assistenziale all’ENPAF è forfetario, dunque stabilito in cifra fissa, non frazionabile e dovuto integralmente quale che sia la durata della iscrizione nell’anno. Anche un solo girono di iscrizione nell’anno, quindi, comporta l’obbligo del pagamento integrale del contributo; per evitare di pagare il contributo dell’anno è necessario richiedere e ottenere la cancellazione dall’Ordine nell’anno precedente. È importante ricordare che ai fini della contribuzione all’ENPAF fa stato unicamente la data in cui l’Ordine ha adottato la delibera di cancellazione e non rileva la data della domanda dell’iscritto. 

 

Percepisco una borsa di studio presso un’azienda sanitaria non capisco perché mi è stata applicata l’aliquota contributiva intera, nonostante i miei redditi esigui.

 Ris:Nel suo caso gli uffici hanno accertato che nell’ambito della borsa di studio lei svolgeva attività professionale di farmacista, considerato che in relazione a tale attività lei non è soggetto a contribuzione previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella dell’ENPAF, non sono state riscontrate le condizioni stabilite dal Regolamento per poterle accordare la riduzione richiesta. Il contributo previdenziale ENPAF non viene computato in base ai redditi, ma viene stabilito in cifra fissa uguale per tutti gli iscritti, salva la possibilità di richiedere la riduzione secondo determinate aliquote, purché ricorrano le condizioni stabilite dal Regolamento medesimo, condizioni che, nel suo caso, lo si ripete, risultano mancanti. ENPAF:

 

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULLA PREVIDENZA 

 

Il riscatto del corso di studi universitari è utile per l’anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per la maturazione del diritto a pensione ? 

Ris: A decorrere dalla riforma del regolamento ENPAF entrata in vigore nell’anno 1988, il riscatto del corso di studi universitari non è più utile ai fini dell’anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per il diritto alla pensione di anzianità, ma produce unicamente un incremento economico dell’importo di pensione diretta. Quanto sopra vale anche per le quote di riscatto versate in anni in cui era vigente la diversa normativa regolamentare che ne prevedeva la computabilità ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità. Il rapporto assicurativo – previdenziale, infatti, è un rapporto “aperto” e come tale suscettibile di risentire dell’effetto di tutte le modifiche normative che nel frattempo dovessero intervenire, con l’unico limite degli eventuali diritti quesiti o semi – quesiti; proprio per questo motivo l’art. 9 del regolamento ENPAF ha stabilito un regime transitorio che ha disciplinato la limitata computabilità del riscatto del corso di studi universitari, in via residuale, in un periodo che, tuttavia, si è esaurito nell’anno 1993. A decorrere dal 1994, quindi, il riscatto non ha più alcun effetto ai fini dell’anzianità di iscrizione e contribuzione utile per la pensione di anzianità

 

Cosa devo fare per presentare domanda di procrastino?

Ris:Il procrastino è l’istituto che consente di posticipare la decorrenza della pensione, da un minimo di un anno a un massimo di dieci, usufruendo di un incremento dell’ammontare della pensione di vecchiaia maturato alla data dell’originaria decorrenza. L’art. 11 bis per le donne prevede un incremento che va dal 6% al 102,3% mentre per gli uomini si va dal 6,1% al 103,3%. L’istituto è in vigore dal 1° febbraio 2004, la domanda deve essere presentata dall’iscritto che non sia già pensionato, entro il mese di decorrenza della pensione di vecchiaia utilizzando il modulo che l’Ente trasmette entro la fine dell’anno a tutti gli iscritti che maturano la pensione l’anno successivo. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione e può essere revocata in qualsiasi momento, anche prima della scadenza degli anni di posticipo richiesti, verrà applicata l’aliquota di incremento corrispondente agli anni completati alla data della revoca. All’opposto, il periodo di procrastino originariamente richiesto può essere ulteriormente prorogato successivamente alla domanda ma prima della scadenza. In caso di premorienza la percentuale di aumento maturata fino alla data del decesso non va perduta ma viene applicata sulla pensione spettante ai superstiti. 

 

Sono un pensionato di vecchiaia qual è la sorte dei contributi che ho versato successivamente al pensionamento ? 

Ris:In base all’art. 10 del regolamento ENPAF il pensionato per vecchiaia che possa far valere periodi di contribuzione successivi al pensionamento ha diritto a vedersi corrispondere dei supplementi per ogni anno di contribuzione versato successivamente al pensionamento. Se il pensionato è ancora iscritto i supplementi vengono liquidati con cadenza quinquennale (cinque anni dopo il versamento), nel caso in cui il pensionato si cancelli la liquidazione dei supplementi avviene in unica soluzione in relazione a tutta la contribuzione versata successivamente al pensionamento. Anche il pensionato di anzianità ha diritto alla liquidazione di supplementi purché connessi a contribuzione versata a partire dal 65° anno di età, ma solo a partire dalla contribuzione versata dal 2004. 

 

Vorrei qualche spiegazione in merito al sistema di liquidazione della pensione da parte dell’ENPAF.

Ris:L’ENPAF adotta il sistema di liquidazione dei trattamenti “a prestazione definita”, in altri termini il regolamento dell’Ente stabilisce il valore economico che deve avere ogni anno di pensione in relazione ad un anno di contributo versato in misura intera, in caso di contributo versato in misura ridotta anche il coefficiente di pensione subisce una corrispondente riduzione proporzionale; l’importo annuo della pensione viene dunque determinato dalla sommatoria dei coefficienti economici di pensione conseguiti anno per anno in base alla tipologia di contributo versato (intero o ridotto). Nel tempo sono state adottate modifiche regolamentari che hanno modificato il coefficiente economico spettante, per cui questo varia non solo in relazione all’aliquota di contribuzione ma anche in relazione all’anno a cui si riferiscono i contributi versati. Il regolamento ENPAF indica i coefficienti economici nel loro valore nominale che tempo per tempo si incrementa dell’adeguamento all’indice ISTAT volta per volta riconosciuto dal Consiglio nazionale. 

 

Quali sono i requisiti per ottenere la pensione di invalidità ? 

Ris:Occorre premettere che la domanda per ottenere la pensione di invalidità il soggetto deve essere iscritto all’Ordine e alla Cassa, dunque, se la domanda venisse presentata da un cancellato verrebbe respinta. Il regolamento prevede poi che il diritto alla pensione di invalidità si consegua da parte degli iscritti di età inferiore ai sessantacinque anni che abbiano almeno cinque anni di iscrizione coperta da contribuzione e almeno tre anni di iscrizione e contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità. Occorre poi che il soggetto risulti inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, il requisito sanitario viene accertato da un medico incaricato dall’ENPAF. La corresponsione della pensione di invalidità è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinata. 

 

Come viene computato il requisito dell’attività professionale? 

Ris:Il regolamento ENPAF prevede sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione di anzianità il requisito dell’attività professionale nella misura di venti anni “a regime”, si aggiunga, tuttavia che il regolamento prevede un’articolata disciplina transitoria. In particolare, il requisito dei venti anni è richiesto per coloro che si iscrivano per la prima volta o si reiscrivano all’Ente dopo il 31 dicembre 1994, mentre non è richiesta attività professionale per coloro che risultavano iscritti al 31 dicembre 1994 e che a quella data avevano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, mentre per coloro che risultavano iscritti alla medesima data ma avevano meno di quarantacinque anni il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994. Per ottenere il riconoscimento di un anno di attività professionale è sufficiente avere svolto tale attività per più di sei mesi nel corso di ciascun anno solare, viene valutata anche l’attività professionale svolta, in costanza di iscrizione, prima del 31 dicembre 1994.  

 

ENPAF: LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ 

 

Qual è il termine per presentare la domanda di indennità di maternità? 

Ris:La domanda va presentata non prima del sesto mese di gravidanza (27^ settimana) e non oltre il termine di decadenza di 180 giorni dalla data del parto. E’ opportuno ricordare che l’indennità viene corrisposta anche nel caso di interruzione della gravidanza, nel qual caso la domanda va presentata entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data in cui è intervenuto l’aborto. L’indennità spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento preadottivo, in questo caso il termine di decadenza è stabilito in 180 giorni dalla data in cui è avvenuto l’ingresso in famiglia del bambino.

 

Sono titolare di un’erboristeria ho diritto all’indennità di maternità dell’ENPAF ?

Ris:No perché, in qualità di titolare di esercizio commerciale nel quale non avviene la vendita di farmaci, diversamente da una farmacia o da una “parafarmacia”, lei è obbligatoriamente iscritta alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS e, quindi, fruisce della copertura indennitaria da parte di quest’ultimo Istituto. In base alla normativa vigente, l’ENPAF è tenuto a corrispondere l’indennità di maternità in tutti i casi in cui per il medesimo evento non vi sia altro Ente o Istituto tenuto al pagamento del beneficio in parola.

 

Sono titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ho diritto all’indennità di maternità dell’ENPAF?

Ris:Chi esercita attività professionale nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS e pertanto è l’ENPAF l’istituto tenuto al versamento dell’indennità di maternità. Occorre rammentare che, comunque, nel caso di iscrizione alla Gestione Separata occorre verificare l’aliquota contributiva che l’iscritta è tenuta a versare, infatti, nel caso di versamento dell’aliquota massima questa contiene anche la quota di maternità per cui l’evento ottiene copertura indennitaria da parte dell’INPS, in caso di versamento alla Gestione Separata dell’aliquota contributiva ridotta l’evento non riceve copertura da parte dell’Istituto, per cui in caso di iscrizione all’ENPAF è questo a provvedere all’erogazione dell’indennità di maternità. 

 

Sono una titolare di farmacia volevo conoscere il criterio in base al quale mi è stata liquidata l’indennità di maternità.

Ris:Secondo quanto previsto dall’art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 151/2001 l’indennità di maternità viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento. Nel caso di una titolare di farmacia i redditi prodotti sono redditi di impresa e, dunque, non possono essere presi a riferimento come base del calcolo dell’indennità. La normativa contempla un criterio residuale costituito dal salario minimo giornaliero del settore commercio che viene annualmente aggiornato e che rappresenta la base di calcolo dell’indennità di maternità nel caso in questione. 

 

Sono disoccupata iscritta al Centro per l’Impiego, ho diritto all’indennità di maternità dell’ENPAF ?

Ris:L’ENPAF eroga l’indennità di maternità anche all’iscritta che, nel periodo assistibile (due mesi prima e tre dopo il parto), si trovi in stato di disoccupazione temporanea e involontaria con iscrizione al Centro per l’Impiego, in quanto, di norma in relazione al parto non fruisce di copertura indennitaria da parte di altro Ente o Istituto. L’ENPAF, tuttavia, non corrisponde l’emolumento in questione, nel caso in cui l’iscritta percepisca l’indennità di disoccupazione che, nel periodo assistibile, si converte in indennità giornaliera di maternità corrisposta dall’INPS. Inoltre, l’INPS corrisponde l’indennità giornaliera di maternità, anche alle lavoratrici gestanti che all’inizio del periodo di congedo di maternità si trovino in disoccupazione, purché tra l’inizio della disoccupazione e quello dell’inizio del congedo di maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. Anche in questa seconda ipotesi l’ENPAF non è tenuto a corrispondere l’indennità di maternità all’iscritta disoccupata.