Anno III
±
Numero 447 Martedì 08Luglio 2014, S. Adriano, Priscilla, Elisabetta
AVVISO
Ordine
1. Vigilanza degliOrdini
sul corretto esercizio
della professione
Notizie inRilievo
Scienza eSalute
2. Farmaci per la fertilità
sicuri, nessun rischiodi
cancro
3. Sibili e fischi
nell'orecchio:
che cos'è il tinnito?
4. Scoperta unamolecola
che "ubriaca" le cellule
tumorali
Prevenzione e
Salute
5. Verso il farmaco che
cancella i ricordi
dolorosi
Alimenti eSalute
6. I cinquemotivi per cui
bere birra fa bene alla
salute
VIGILANZADEGLIORDINI SULCORRETTO
ESERCIZIODELLAPROFESSIONE
Ecco una nota di sintesi su alcuni elementi fondamentali da
ricordare per il corretto esercizio della professione e la lotta
all’abusivismo in tutti gli ambiti in cui opera il farmacista.
Il ConsiglioNazionaledella Federazione, per il triennio2012
– 2014, ha deliberato di porre in essere “
una lotta serrata
all’abusivismo in tutti gli ambiti in cui opera il farmacista
:
dalla
farmacia di comunità all’ospedale, dalla distribuzione
alla ricerca
” e, in questo senso, tutti gli Ordini provinciali
sono invitati a vigilare con la massima attenzione sul
correttoeserciziodellaprofessione.
L’art. 8 della
L. 175/1992 riconosce agli Ordini professionali la facoltà di
promuovere ispezioni presso le sedi professionali dei propri iscritti, al fine di
vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alla professione
. A tal proposito è
opportuno rammentarealcuni profili di fondamentale importanza.
Esercizio abusivo della professione
: Al farmacista è vietato porre in
essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo l’esercizio abusivo della
professione (
cfr. art. 3, comma2, del Cod. Deont. Farm
.). Tale comportamento
costituisce anche un grave reato, sanzionato dall’art. 348 del Codice Penale e,
per il farmacista che consenta o agevoli l’abusivismo, l’art. 8 della legge
175/1992 prevede anche l’interdizione dalla professione per un periodo non
inferioreadunanno.
Obbligodi indossare il camicebiancoe il distintivoprofessionale
:
Oltre ad essere previsto in alcune Regioni da specifiche disposizioni di legge,
costituisce preciso obbligo deontologico per il farmacista (art. 5, comma 1,
Cod. Deont. Farm.) chepresta lapropria attività al pubblico indossare il camice
bianco e il distintivo professionale. La
ratio di tale disposizione è di tutta
evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di
individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista
,
unico
professionistaabilitatoa fornire consigli suimedicinali
.
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Proverbio di oggi……..
'Opurpos'addacocerecu' l'acquasoja.
Unapersonaper rendersi conto cheha sbagliatodevemeditare.